Arriva dal giudice di pace di Frosinone una delle prime bocciature allo stato di emergenza del Governo Conte e l’illegittimità dei Dpcm emanati tra marzo e aprile per imporre ai cittadini il divieto di entrata e uscita dai territori e l’obbligo di rimanere in casa
Secondo la sentenza di Frosinone il divieto di spostamento se non per comprovate esigenze configura «un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare». Obbligo che nel nostro ordinamento giuridico penalistico è previsto come sanzione penale restrittiva della libertà personale. Anche in questo caso, per il giudice di Pace di Frosinone il Dpcm sarebbe in contrasto con l’articolo 13 della Costituzione secondo cui le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo su motivato atto dell’autorità giudiziaria. E richiamando ancora la giurisprudenza della Corte costituzionale, il giudice di Frosinone ricorda che la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, come ad esempio, il divieto di accedere ad alcune zone circoscritte in quanto infette, «ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare» (Corte Costituzionale, n. 68 del 1964).
In sostanza il divieto circolazione preclude l’accesso a luoghi specifici, mentre il divieto di spostamento riguarda direttamente la persona e non i luoghi e dunque si tratta di una limitazione alla libertà personale che solo l’autorità giudiziaria con atto motivato può disporre.


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